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Sez. 5, Sentenza n. 21968 del 28/10/2015 (Rv. 637020 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI | Dividendi tassati all'estero - Credito d'imposta - Detrazione - Limiti.
Stato
decisa il 2015-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637020-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI

In tema d'imposte sui redditi, la detrazione del credito d'imposta sui dividendi tassati all'estero spetta, ai sensi del combinato disposto degli art. 15 e 96 bis del d.P.R. n. 917 del 1986, nella formulazione "ratione temporis" applicabile, soltanto con riferimento a quella percentuale di dividendi esteri che concorre alla formazione della base imponibile in Italia, pari al 40 per cento in ipotesi di utili percepiti da società con sede in paesi extracomunitari e 5 per cento in ipotesi di utili percepiti da società con sede in paesi comunitari.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 15, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 96, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 96 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)