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Sez. 5, Sentenza n. 21351 del 30/11/2012 (Rv. 624477 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE | Dividendi passati all'estero - Credito di imposta - Detrazione - Limiti.
Stato
decisa il 2012-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624477-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, la detrazione del credito di imposta sui dividendi tassati all'estero spetta, ai sensi del combinato disposto degli art. 15 e 96-bis del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, soltanto con riferimento a quella percentuale di dividendi esteri, pari al 5%, che concorre alla formazione della base imponibile in Italia.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 15, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 96 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)