Sez. 2, Sentenza n. 13911 del 17/03/2016 Ud. (dep. 07/04/2016) Rv. 266389 - 01
SENTENZA - FALSITÀ IN DOCUMENTI | Delitti contro la fede pubblica - Estinzione del reato per prescrizione - Dichiarazione di falsità - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
SENTENZA - FALSITÀ IN DOCUMENTI
In tema di delitti contro la fede pubblica, in caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, è comunque necessario procedere all'accertamento della eventuale falsità del documento, sia al fine di applicare la misura di sicurezza patrimoniale prevista dall'art. 240 comma secondo n. 2), cod. pen., che al fine di pronunciare la dichiarazione prevista dall'art. 537, comma quarto, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di secondo grado essendosi il giudice limitato a ritenere insufficiente l'accertamento emergente dalla motivazione della sentenza di primo grado senza effettuare un'autonoma valutazione sulla falsità dei titoli oggetto del giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 com. 2 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 537 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)