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Sez. 5, Sentenza n. 14194 del 02/02/2018 Ud. (dep. 28/03/2018) Rv. 272859 - 01

SENTENZA - FALSITÀ IN DOCUMENTI | Dichiarazione di falsità - Revoca da parte della Corte d'Appello in caso di estinzione del reato per morte del reo - Impugnazione della parte civile - Inammissibilità per carenza di legittimazione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272859-01

SENTENZA - FALSITÀ IN DOCUMENTI

La dichiarazione relativa all'accertata falsità di atti o di documenti, prevista dall'art. 537 cod. proc. pen. in caso di sentenza di condanna, va revocata dai giudici di appello qualora sia pronunciata l'estinzione del reato per morte del reo, trattandosi di statuizione autonoma ed accessoria della sentenza penale e non già di una statuizione civile, sicchè la parte civile, ai sensi dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., non è legittimata ad impugnare la pronunzia sulla falsità. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione, il ricorso proposto dalla parte civile che deduceva l'erroneità della revoca della dichiarazione di falsità di un testamento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 537, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)