diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5985 del 30/11/1985 (Rv. 443136 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI - DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - OPPOSIZIONE - TERMINE DI QUINDICI GIORNI EX ART. 82 DEL D.P.R. N. 43 DEL 1973 - AMBITO D'APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443136-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI - DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - OPPOSIZIONE - TERMINE DI QUINDICI GIORNI EX ART. 82 DEL D.P.R. N. 43 DEL 1973 - AMBITO D'APPLICAZIONE.*

Il termine di quindici giorni, fissato a pena di decadenza dallo art. 82 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 per l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di Tributi doganali (emessa a norma del T.U. 4 aprile 1910 n. 639) resta inapplicabile, sotto il profilo della non riconducibilità della controversia nell'ambito delle Disposizioni proprie del contenzioso tributario, solo quando si contesti "in radice" il potere impositivo, negandone cioè la sussistenza in astratto, e non anche, pertanto, nel diverso caso in cui si denunci la non ricorrenza in concreto dei fatti integranti i presupposti del debito d'imposta, implicando ciò mera contestazione dell'Esercizio di quel potere nella situazione di specie. (V 856/81, mass n 411349).*

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)