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Sez. 1, Sentenza n. 2572 del 17/03/1994 (Rv. 485774 - 01)

Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (diritti di confine, dazi all'importazione ed alla esportazione, diritti doganali) - Riscossione - Ingiunzione di pagamento | Opposizione - Termine ex art. 82 d.P.R. n. 43 del 1973 - Decorrenza - Effetti.
Stato
decisa il 1994-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485774-01

Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (diritti di confine, dazi all'importazione ed alla esportazione, diritti doganali) - Riscossione - Ingiunzione di pagamento

Il decorso del termine di quindici giorni fissato a pena di decadenza dall'art. 82, secondo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 per l'opposizione avverso l'ingiunzione al pagamento dei diritti doganali, preclude qualsiasi possibilità di contestazione in ordine ai presupposti della prestazione pecuniaria, salvo che si contesti la sussistenza in astratto ed in generale del potere di imporre la prestazione, vigendo invece la preclusione quando si contesti la ricorrenza in concreto di fatti integranti i presupposti dell'obbligo.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)