Sez. 1, Ordinanza n. 4799 del 28/03/2003 (Rv. 561597 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Decreto camerale di ammissibilità - Mancata impugnazione o impossibilità di impugnare - Efficacia di giudicato in ordine ai presupposti processuali - Sussistenza - Competenza del giudice adito - Contestazione nella successiva fase di cognizione ordinaria - Preclusione - Decisione del merito - Giudice competente - Determinazione - Criteri.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE
Il decreto camerale di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, ex art. 269 cod. civ., ove non impugnato o divenuto non più impugnabile, ha portata decisoria, con efficacia di giudicato, in ordine ai presupposti processuali, come la competenza del giudice adito, con la conseguenza che questa non può più essere posta in discussione nella successiva fase di cognizione ordinaria, ex art. 274 cod. civ.: il che non comporta che tale fase debba necessariamente svolgersi davanti al giudice suddetto, in quanto la determinazione della competenza a decidere nel merito dell'azione va compiuta in base alla situazione esistente al momento della proposizione della relativa domanda (In applicazione di tale principio la Corte ha cassato l'ordinanza del Tribunale per i minorenni che aveva dichiarato la propria competenza a conoscere della domanda di merito, relativo alla dichiarazione di paternità naturale, nonostante che le figlie richiedenti la pronuncia erano - nel frattempo - diventate maggiorenni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)