Sez. 3, Sentenza n. 5262 del 09/04/2001 (Rv. 545773 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - DA PARTE DEI CREDITORI ED INTERESSATI | Eccezione di prescrizione proposta in via surrogatoria - Distinzione tra creditore del debitore ed altri terzi interessati ad eccepire la prescrizione - Effetti rispettivi - Estinzione del diritto o mera inopponibilità dello stesso.
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - DA PARTE DEI CREDITORI ED INTERESSATI
Per stabilire gli effetti dell'eccezione di prescrizione proposta da persona diversa dal debitore convenuto (ex art. 2939 cod. civ.), occorre distinguere: (a) se la prescrizione è eccepita dal creditore del debitore inerte o rinunciatario ad eccepirla, tale eccezione ha l'effetto di estinguere il diritto dell'attore, nei limiti della somma che il convenuto deve all'eccipiente; (b) se, invece, l'eccezione è proposta da altri soggetti (nella specie, l'assicuratore r.c.a. del debitore convenuto) essa non estingue il diritto dell'attore, ma soltanto il credito vantato dal debitore convenuto nei confronti del terzo eccipiente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2939
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)