Sez. 3, Sentenza n. 6934 del 22/03/2007 (Rv. 596752 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - DA PARTE DEI CREDITORI ED INTERESSATI | Eccezione di prescrizione proposta in via surrogatoria - Effetto estintivo - Condizioni - Rinuncia del debitore - Ipotesi - Conseguenze.
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - DA PARTE DEI CREDITORI ED INTERESSATI
L'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale ha effetto anche a favore dell'altro (o degli altri) coobbligati, tutte la volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, come nel caso dell'assicuratore per la r.c.a., coobbligato solidale con il responsabile del sinistro, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non si sia costituito in giudizio. Di converso, nell'ipotesi in cui, costituiti in giudizio entrambi, assicuratore e danneggiante, quest'ultimo espressamente rinunci ad eccepire la prescrizione in presenza di una contestuale eccezione sollevata dall'assicuratore, ovvero nulla eccepisca in corso di procedimento, tale comportamento avrà, in entrambi i casi, univoca significazione di manifestazione tacita di volontà di rinunciare altresì all'azione contrattuale nei confronti dell'assicuratore medesimo, e di altrettanto tacita volontà di proseguire personalmente il giudizio (onde sentir in ipotesi accertare la propria non colpevolezza in ordine all'illecito così come rappresentato e contestato dall'attore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2939, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)