Sez. 2, Sentenza n. 1789 del 28/03/1981 (Rv. 412474 - 01)
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - REGIME GIURIDICO - CESSIONE - TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE - EFFETTI - TRASFERIBILITA DELLA RELATIVA LICENZA E FACOLTA DEL SUBENTRANTE DI ESERCITARE LA RELATIVA ATTIVITA - DIRITTO DEL MEDESIMO SUBENTRANTE DI DETENERE E DI FRUIRE INTERINALMENTE DEL DOCUMENTO CONTENENTE LA LICENZA DI COMMERCIO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - REGIME GIURIDICO - CESSIONE - TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE - EFFETTI - TRASFERIBILITA DELLA RELATIVA LICENZA E FACOLTA DEL SUBENTRANTE DI ESERCITARE LA RELATIVA ATTIVITA - DIRITTO DEL MEDESIMO SUBENTRANTE DI DETENERE E DI FRUIRE INTERINALMENTE DEL DOCUMENTO CONTENENTE LA LICENZA DI COMMERCIO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Gli artt 29 della legge 11 giugno 1971 n 426, sulla disciplina del commercio, e 58 del relativo regolamento, di cui al DM 14 gennaio 1972, prevedono con immediata operativita la trasferibilita della licenza di commercio come effetto del trasferimento, anche inter vivos, dell'Esercizio commerciale cui si riferisce, nonche la facolta del subentrante di esercitare la relativa attivita in pendenza del procedimento diretto a conseguire in proprio la prescritta autorizzazione amministrativa. Pertanto, in forza e nel concorso delle condizioni fissate dalle citate norme, a chi abbia acquistato un Esercizio commerciale deve riconoscersi il diritto di detenere e cosi di fruire interinalmente del documento contenente la licenza di commercio concessa al suo dante causa, per il periodo necessario a conseguire la nuova autorizzazione amministrativa a proprio nome. (Conf 2843/78, mass n 392261).*
Riferimenti normativi: Legge 11/06/1971 num. 426 art. 29, DM 14/01/1972 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)