Sez. 1, Sentenza n. 4272 del 16/05/1990 (Rv. 467223 - 01)
COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - REGIME GIURIDICO - IN GENERE - CESSIONE DELLA AZIENDA - CONDIZIONE DELL'OTTENIMENTO DELLA COLTURA DELLA LICENZA IN FAVORE DELL'ACQUIRENTE - IMPEGNO DEL VENDITORE ALLA GESTIONE IN COMUNE DELL'AZIENDA CON L'ACQUIRENTE FINO ALLA REALIZZAZIONE DELLA COMUNIONE - NULLITÀ DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - REGIME GIURIDICO - IN GENERE - CESSIONE DELLA AZIENDA - CONDIZIONE DELL'OTTENIMENTO DELLA COLTURA DELLA LICENZA IN FAVORE DELL'ACQUIRENTE - IMPEGNO DEL VENDITORE ALLA GESTIONE IN COMUNE DELL'AZIENDA CON L'ACQUIRENTE FINO ALLA REALIZZAZIONE DELLA COMUNIONE - NULLITÀ DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
Il contratto con il quale il titolare di un'azienda commerciale (nella specie gestita in un box del mercato ortofrutticolo) cede l'azienda alla condizione dell'ottenimento della voltura della relativa licenza a proprio nome da parte del promittente acquirente e si obbliga alla gestione dell'azienda stessa in comune con l'acquirente fino al verificarsi della condizione, non è nullo in quanto comporta non l'illegittima alienazione dell'autorizzazione amministrativa, ma un rapporto (privatistico) non in contrasto - anche con riguardo alla condizione appostavi - con la disciplina del commercio dettata dalla legge 11 giugno 1971 n. 426 (art. 29) e dal relativo regolamento (d.m. 14 gennaio 1972) che prevede con la trasferibilità della licenza di commercio come effetto della cessione dell'Esercizio commerciale, la facoltà del subentrante (che sia iscritto nel registro menzionato dal capo i della legge citata) di esercitare l'attività durante il procedimento per ottenere la cosiddetta voltura a proprio nome. (V 1789/81, mass n 412474; (V 2843/78, mass n 392261).*
Riferimenti normativi: Legge 11/06/1971 num. 426 art. 29, DM 14/01/1972 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)