Sez. L, Sentenza n. 19503 del 10/09/2009 (Rv. 609985 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE | Rapporto di lavoro del personale dipendente dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi - Subentro del nuovo concessionario al precedente nei rapporti aziendali - Responsabilità del concessionario successivo per i debiti di un precedente concessionario - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE
In materia di disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, nel caso di subentro del nuovo concessionario al precedente nei rapporti aziendali, trova applicazione l'art. 23 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, che, garantisce ai lavoratori transitati alle dipendenze del concessionario subentrante solo il mantenimento in servizio senza soluzione di continuità, e quindi l'anzianità di servizio maturata, ma non implica anche la responsabilità di ogni concessionario successivo per i debiti di un precedente concessionario nei confronti dei propri dipendenti. (Fattispecie in tema di pignoramento, effettuato da un lavoratore nei confronti di un concessionario per la riscossione dei contributi, sulla base di una sentenza emessa a carico di un precedente concessionario, peraltro neppure immediatamente precedente, con il quale intercorreva il rapporto di lavoro).
Riferimenti normativi: DPR 28/01/1988 num. 43 art. 23, DPR 28/01/1988 num. 43 art. 122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)