Sez. L, Sentenza n. 9052 del 19/04/2006 (Rv. 588666 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE | Gestione in appalto - Successione di nuovo esattore - Subentro a titolo originario del nuovo concessionario - Diritto del dipendente ad essere mantenuto in servizio dal concessionario subentrante - Sussistenza - Conseguenze in tema di contrattazione collettiva - Applicabilità del contratto collettivo aziendale del nuovo gestore e non di quello precedente - Sussistenza.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE
In materia di disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, nel caso di subentro del nuovo concessionario al precedente nei rapporti aziendali (da considerarsi a titolo originario), trova applicazione l'art. 23 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, il quale garantisce ai lavoratori transitati alle dipendenze del concessionario subentrante solo il mantenimento in servizio senza soluzione di continuità, e non l'art. 122 dello stesso d.P.R., che, quale norma speciale, prevista, in sede di prima applicazione del citato d.P.R., per la diversa ipotesi del passaggio dei dipendenti delle soppresse esattorie ai concessionari, non è applicabile per analogia al diverso caso del passaggio di lavoratori da un concessionario all'altro. In tale caso il concessionario subentrante è tenuto ad applicare al personale dipendente proveniente dal precedente gestore, oltre al contratto collettivo nazionale, solo il proprio contratto collettivo aziendale, e non il contratto collettivo aziendale del precedente concessionario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2071, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2112, DPR 08/02/1988 num. 43 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)