Sez. 1, Sentenza n. 8303 del 24/07/1993 (Rv. 483297 - 01)
Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (Riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni per l'agricoltura - Territori: montani - In genere | Trasferimento di fondi rustici - Agevolazioni ex art. 9 comma secondo, del d.P.R. n. 601 del 1973 - Applicazione - Qualità di coltivatore diretto dell'acquirente - Sussistenza - Necessità.
Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (Riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni per l'agricoltura - Territori: montani - In genere
Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 9, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 per i trasferimenti di fondi rustici nei territori montani, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, richiedono per la loro applicazione la ricorrenza della qualità di coltivatore diretto dell'acquirente.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)