Sez. 5, Sentenza n. 14294 del 26/09/2003 (Rv. 567165 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA - TERRITORI MONTANI - IN GENERE | Trasferimento di fondi rustici - Agevolazioni ex art. 9, secondo comma, del d.P.R. n. 601 del 1973 - Applicazione - Condizione - Qualità di coltivatore diretto dell'acquirente - Nozione - Utilizzazione di forza lavoro estranea al nucleo familiare - Ammissibilità - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA - TERRITORI MONTANI - IN GENERE
Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 9, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per i trasferimenti di fondi rustici nei territori montani, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto - coltivatrici, richiedono per la loro applicazione la ricorrenza della qualità di coltivatore diretto dell'acquirente, la quale va riconosciuta anche nell'ipotesi di utilizzazione di forza lavoro estranea al nucleo familiare, purché circoscritta entro i limiti fissati dalla legislazione agraria.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)