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Sez. L, Sentenza n. 34482 del 11/12/2023 (Rv. 669560 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI | Lavoratori agricoli - Iscrizione negli elenchi a validità prorogata - Art. 6, comma 1, della l. n. 334 del 1968 - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669560-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI

Ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi a validità prorogata si applica l'art. 6, comma 1, della l. n. 334 del 1968, che prevede la cancellazione dagli elenchi in caso di emigrazione protrattasi oltre un biennio, in quanto i predetti lavoratori non possono considerarsi estranei alla più ampia disciplina dettata per la formazione degli elenchi e, in particolare, per le cause generali di cessazione dall'iscrizione. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha escluso - in relazione a vicenda nella quale una lavoratrice era stata cancellata dagli elenchi poiché allontanatasi dal territorio nazionale dall'aprile del 1967 al luglio del 1971 - che il meccanismo delle cancellazioni ridisciplinato dall'art. 1, comma 2, della citata l. n. 334 del 1968 potesse riguardare solo i nuovi iscritti, anche sul rilievo che il principio di irretroattività di cui all'art. 11 delle preleggi non impedisce che una norma trovi applicazione a situazioni e rapporti - purché suscettibili di considerazione e disciplina autonoma prescindendo dal loro fatto generatore - ancora in essere al momento della sua entrata in vigore).

Legge 12/03/1968 num. 334 art. 6 com. 1, Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 322 art. 1 CORTE COST., Legge 12/03/1968 num. 334 art. 1 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)