Sez. L, Sentenza n. 13847 del 15/06/2009 (Rv. 608764 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO | Personale della Regione Calabria - Inquadramenti dei membri delle socio-psico-pedagogiche di cui alla legge reg. n. 50 del 1997 - Relativa disciplina - Legge reg. n. 2 del 1997 - Rilevanza e portata - Modificabilità degli inquadramenti in base a delibera regionale n. 3495/97 - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO
La vicenda degli inquadramenti dei membri delle socio-psico-pedagogiche di cui alla legge reg. Calabria 5 maggio 1990, n. 57, mantenuti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a norma dell'art. 5 della stessa legge, trova la propria disciplina nella successiva legge reg. Calabria 24 gennaio 1997, n. 2, il cui art. 1 comma 3, nel prevedere che la immissione in ruolo degli interessati nel contingente ad esaurimento viene effettuata con la posizione funzionale per la quale ciascuno ha concorso, "con la posizione funzionale iniziale", delinea un sistema di inquadramento specifico, che non può esser modificato dalla delibera Regionale 3495/97, le cui disposizioni vanno pertanto applicate, secondo il loro contenuto testuale, al solo personale di ruolo.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Calabria 05/05/1990 num. 57 art. 5, Legge Reg. Calabria 24/01/1997 num. 2 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)