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Sez. L, Sentenza n. 277 del 10/01/2008 (Rv. 600975 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO | Personale della Regione Calabria - Diritto all'avanzamento automatico a qualifica superiore - Configurabilità - Esclusione - Pregresso svolgimento di mansioni superiori e possesso di idonei titoli di studio - Rilevanza - Insussistenza - Concorso pubblico - Necessità - Fattispecie in tema di operatori di équipes socio - Psico - Pedagogiche.
Stato
decisa il 2008-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600975-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO

In regime di impiego pubblico privatizzato la garanzia del concorso pubblico ex art. 97 Cost. riguarda anche il passaggio dei dipendenti ad una fascia superiore, restando esclusa qualsivoglia rilevanza al mero pregresso svolgimento di mansioni superiori o al possesso di titoli di studio per il conseguimento di un avanzamento automatico (nella specie, relativa alla richiesta di riconoscimento dell'VIII qualifica funzionale nella qualità di psicologa in luogo della VII qualifica, funzione attribuita con delibera della regione Calabria n. 3459/1998, da parte di dipendente originariamente assunto in rapporto di convenzione quale operatore di équipes socio-psico-pedagogiche, poi trasformato, "ope legis", in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la S.C., nel riformare la sentenza impugnata, ha evidenziato che la legge n. 2 del 1997 della regione Calabria - in piena attuazione dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione - prevedeva, attraverso l'espletamento di apposite procedure concorsuali, prima l'inserimento in ruolo per coloro che svolgevano i compiti di operatori delle citate équipes con attribuzione della sola posizione funzionale iniziale e, successivamente, la possibilità per i dipendenti di ruolo di accedere ad una qualifica funzionale superiore; ha, pertanto, ritenuto irrilevante sia il pregresso svolgimento di mansioni corrispondenti alla diversa qualifica richiesta, sia il possesso di uno specifico titolo di studio).

Riferimenti normativi: Legge Reg. Calabria 05/05/1990 num. 57, Legge Reg. Calabria 24/01/1997 num. 2, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)