Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 131 del 1989
Massime (1)
Massima n. 15305
- Impiego pubblico
- Stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dallo stato
- Pignorabilità fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del personale
- Mancata previsione
- Questione già decisa
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto concernente norma già dichiarata illegittima con decisione che, sebbene pronunciata solo nei confronti dell'art. 2, primo comma, n. 3, d.P.R. n. 180 del 1950 assorbe, nel merito, ogni riferimento all'art. 1 della medesima legge effettuato dal giudice remittente. - S. nn. 878/1988, O. n. 28/1989.
Norme impugnate
- art. 2 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180
- art. 1 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e delle pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni), in relazione all'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1988 dal Pretore di La Spezia, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. SO.FI.CO. e Perini Centoni Maura ed altro, iscritta al n. 514 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di La Spezia, con ordinanza in data 19 gennaio 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui non consentono la pignorabilità degli stipendi, salari e retribuzioni equivalenti corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 878 del 1988, ha già deciso questione sostanzialmente identica dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3, del predetto d.P.R. n. 180 del 1950: "nella parte in cui non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale";
che quindi tale decisione assorbe, nel merito, ogni riferimento all'art. 1 della medesima legge effettuato dal giudice remittente;
che conseguentemente la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e delle pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni) sollevata dal Pretore di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, già dichiarata fondata con sentenza n. 818 del 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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