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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18124 del 21/07/2017 (Rv. 645056 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione dello straniero ex art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Ricorso al giudice di pace - Procura al difensore - Sottoscrizione da parte dello straniero - Modalità in relazione alla sua presenza, o meno, sul territorio nazionale - Nullità - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645056-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Avverso il provvedimento di espulsione dello straniero emesso ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, può essere proposto ricorso al giudice di pace sia conferendo procura al difensore, con autentica delle sottoscrizioni da parte del medesimo, se lo straniero si trovi sul territorio nazionale, sia rilasciando la procura presso l'autorità consolare del Paese dove sia stato rimpatriato; la nullità della procura alle liti con sottoscrizione autenticata dal difensore, pertanto, sussiste solo ove sia accertato che, al momento del suo rilascio, lo straniero era all'estero.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)