Sez. 3, Sentenza n. 5412 del 01/03/1988 Ud. (dep. 04/05/1988) Rv. 178308 - 01
PARTE CIVILE - DANNI - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - NUOVA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI DANNO AMBIENTALE - LEGITTIMATI ALLA AZIONE DI TUTELA AMBIENTALE.*
PARTE CIVILE - DANNI - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - NUOVA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI DANNO AMBIENTALE - LEGITTIMATI ALLA AZIONE DI TUTELA AMBIENTALE.*
La nuova legislazione in materia di danno ambientale, introdotta con la legge 8 luglio 1986, n. 349, pur avendo ampliato (art. 18) i limiti di legittimazione attiva alla Azione di tutela ambientale, precisa che le azioni di risarcimento debbono essere promosse dallo stato nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo. Essa, peraltro, consente alle associazioni individuate in base all'art. 13 stessa legge di intervenire nei relativi giudizi e ricorrere in Sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di Atti illegittimi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Legge 08/07/1986 num. 349 art. 13, Legge 08/07/1986 num. 349 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)