Sez. 3, Sentenza n. 30134 del 28/05/2004 Ud. (dep. 09/07/2004) Rv. 229472 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Trattamento illecito dei dati personali - Fattispecie già prevista dall'art. 35 legge n. 675 del 1996 - Reato introdotto dall'art. 167 D.Lgs. n. 196 del 2003 - Differenze - Nocumento - Condizione obiettiva di punibilità - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE
In tema di trattamento illecito dei dati personali, mentre il reato a pericolo presunto, di cui al previgente art. 35 della legge n. 675 del 1996, prevedeva come circostanza aggravante il nocumento per la persona alla quale i dati illecitamente trattati si riferiscono, l'art. 167 del D.Lgs. n. 196 del 2003 ha tipizzato il citato nocumento, da intendersi sia riferito al soggetto stesso che al suo patrimonio, come condizione obiettiva di punibilità ed ha introdotto anche un dolo specifico di danno; di conseguenza, non costituisce reato quella violazione della normativa sulla tutela dei dati personali che produce un "vulnus" minimo all'identità personale del soggetto passivo ed alla sua "privacy", non in grado di determinare un danno patrimoniale apprezzabile. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che non realizzi il nocumento richiesto dalla fattispecie la trattazione dei dati personali degli appartenenti ad un'associazione umanitaria, estratti da un elenco riservato ed utilizzati - senza il consenso degli interessati - da parte di uno dei componenti della citata associazione, per l'invio di materiale di propaganda elettorale per la propria candidatura a consigliere comunale).
Riferimenti normativi: Legge 31/12/1996 num. 675 art. 35, Decreto Legisl. 28/12/2001 num. 467 art. 13, Decreto Legisl. 03/06/2003 num. 196 art. 167
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)