Sez. 1, Sentenza n. 14373 del 28/02/2013 Cc. (dep. 26/03/2013) Rv. 255405 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Trasferimento fraudolento di valori - Articolo 12 quinquies, comma primo, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - Reato istantaneo e a forma libera - Consumazione - Individuazione - Criteri.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356 integra un'ipotesi di reato a forma libera il cui tratto fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione, istantaneo con effetti permanenti, la cui consumazione si individua al momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, non rilevando a tal fine il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)