Sez. 6, Sentenza n. 27094 del 26/05/2015 Cc. (dep. 26/06/2015) Rv. 264051 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Trasferimento fraudolento di valori - Articolo 12 quinquies, comma primo, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - Realizzazione di immobili sul terreno dell'intestatario fittizio mediante capitali di terzi - Momento consumativo - Individuazione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356, commesso mediante la realizzazione di un edificio sul terreno di un soggetto che ne assume fittiziamente la titolarità, si consuma nel momento in cui lo stabile viene ultimato e di conseguenza acquistato per accessione da parte del proprietario del suolo, perché tale momento segna anche il limite temporale dell'afflusso dei capitali attribuibili a terzi. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito secondo cui il reato doveva ritenersi consumato nel momento in cui era stata perfezionata la procedura di accatastamento dell'immobile).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)