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Sez. 6, Sentenza n. 14 del 19/12/2006 Ud. (dep. 03/01/2007) Rv. 235753 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE | Violazione dell'obbligo assunto dal coniuge - Art. 12 sexies L. 1 dicembre 1970, n. 898 - Procedibilità d'ufficio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235753-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE

Il reato di omesso versamento di somme dovute a titolo di mantenimento all'ex coniuge (art. 12 sexies L. 1° dicembre 1970, n. 898) non è subordinato da alcuna disposizione di legge alla proposizione di querela ed è pertanto procedibile d'ufficio (la Corte di Cassazione ha osservato, tra l'altro, che tale regime è stato ritenuto non meritevole di censura dalla Corte costit. con sent. n. 325 del 1995 e con ordd. n. 209 del 1997 e n. 423 del 1999).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 sexies CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)