Sez. 2, Sentenza n. 20991 del 23/07/2025 (Rv. 675964-02)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Processo tra attore, convenuto e terzi chiamati in causa in base alle rispettive responsabilità - Interruzione - Riattivazione del giudizio ad opera della parte che vi abbia interesse - Riassunzione nei confronti di tutte le altre parti - Necessità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE
In caso di interruzione del processo vertente tra attore, convenuto e terzi chiamati in causa quali obbligati sulla base dei diversi titoli delle rispettive responsabilità, in ragione del vincolo che unisce le cause riguardo all'individuazione del soggetto responsabile, ciascuna delle parti aventi interesse a riattivare il giudizio deve riassumerlo nei confronti di tutte le altre.
Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 304, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)