Sez. L, Sentenza n. 14040 del 22/09/2003 (Rv. 567064 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE | Interruzione del processo - Mancata riassunzione nei confronti del terzo chiamato in causa come soggetto effettivamente obbligato - Estinzione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE
A seguito della interruzione del processo, la mancata riassunzione nei confronti del terzo chiamato in causa come soggetto effettivamente obbligato comporta l'estinzione, a norma dell'art. 305 cod. proc. civ., in quanto la causa proposta nei confronti del terzo è, in tal caso, inscindibile da quella principale, in ragione del vincolo che unisce le due cause riguardo alla individuazione del soggetto obbligato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)