diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 974 del 11/05/1967 (Rv. 327235 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE - SENTENZE EMESSE NEL CORSO DEL GIUDIZIO - NATURA - SENTENZE NON DEFINITIVE - SENTENZA DEFINITIVA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1967-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327235-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE - SENTENZE EMESSE NEL CORSO DEL GIUDIZIO - NATURA - SENTENZE NON DEFINITIVE - SENTENZA DEFINITIVA - CONDIZIONI.*

Atteso il carattere unitario del giudizio di divisione, le sentenze emesse nel corso del procedimento sono da considerare come non definitive, quando non esauriscono la materia del contendere, la quale ha ad oggetto lo scioglimento della comunione rispetto a tutti i beni che si assumono farne parte, anche se contengano la definitiva risoluzione di alcune delle questioni di diritto o di fatto dedotte dalle parti. Deve, invece, qualificarsi definitiva la sentenza che, esaurendo l'intera materia del contendere, conclude le diverse fasi del processo, con la concreta attribuzione dei beni ai singoli condividenti. (nella specie, e stato escluso il carattere definitivo della sentenza, emessa in giudizio di divisione di beni comuni, provenienti in parte da un soggetto e in parte da altro soggetto, con cui era stato respinto il capo di domanda relativo ai beni provenienti da uno dei due suddetti soggetti, perche acquistati dal solo convenuto condividente e si era disposta la divisione degli altri beni, considerando che la pronuncia si era, in sostanza, limitata ad accertare, nel contrasto tra le parti, la specie e l'entita dei beni comuni, definendo cosi soltanto la prima e fondamentale delle operazioni divisionali, per il resto ancora in fieri). (Conf. 2144-64, 3080-63, 1815-63, 1823-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 786

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)