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Sez. 3, Sentenza n. 711 del 12/03/1971 (Rv. 350498 - 01)

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA (DIRITTO REALE) - ISCRIZIONE E RINNOVAZIONE - ISCRIZIONE SU UN IMMOBILE NON APPARTENENTE AL SOGGETTO IN DANNO DEL QUALE LA ISCRIZIONE HA LUOGO - INESISTENZA GIURIDICA - PIGNORAMENTO IMMOBILIARE SU BENI NON APPARTENENTI AL DEBITORE- INVALIDITA - DIRITTO DEL VERO PROPRIETARIO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350498-01

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA (DIRITTO REALE) - ISCRIZIONE E RINNOVAZIONE - ISCRIZIONE SU UN IMMOBILE NON APPARTENENTE AL SOGGETTO IN DANNO DEL QUALE LA ISCRIZIONE HA LUOGO - INESISTENZA GIURIDICA - PIGNORAMENTO IMMOBILIARE SU BENI NON APPARTENENTI AL DEBITORE- INVALIDITA - DIRITTO DEL VERO PROPRIETARIO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - SUSSISTENZA.*

La ipoteca iscritta su di un immobile non appartenente al soggetto in danno del quale la iscrizione ha luogo e giuridicamente inesistentè e ugualmente invalido il pignoramento immobiliare su beni non appartenenti al debitore ed in danno del quale ha luogo la trascrizione. Tuttavia la iscrizione della ipoteca e la trascrizione del pignoramento, per quanto viziate ed invalide e sebbene eseguite sotto nome diverso da quello del titolare dei diritti immobiliari, possono arrecare nocumento a quest'ultimo, inducendo una sia pur solo temporanea difficolta nella circolazione dei beni, e possono, quindi, legittimare una domanda di risarcimento di danni. (V 1346'67, mass n 327235).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 2828

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)