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Sez. 6 - , Sentenza n. 8320 del 31/01/2019 Cc. (dep. 25/02/2019) Rv. 275732 - 03

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Ordine di indagine europeo - Impugnazione - Opposizione al g.i.p. ex art.13 d.lgs. n.108 del 2017 - Impugnazione degli atti di indagine eseguiti - Riesame - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275732-03

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE

In tema di ordine di indagine europeo, il decreto di riconoscimento, emesso dal pubblico ministero ai sensi dell'art.4 d.lgs 21 giugno 2017, n. 108, è impugnabile esclusivamente mediante l'opposizione al giudice per le indagini preliminari prevista dall'art.13, d.lgs. n.108 del 2017, mentre avverso il decreto di sequestro, eseguito in adempimento dell'o.i.e., è proponibile l'ordinario ricorso per riesame. (In motivazione, la Corte ha precisato che i verbali degli atti cui il difensore ha diritto di assistere devono essere depositati nella segreteria del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 366, comma 1, cod. proc. pen., stante l'espresso rinvio a tale norma contenuto nell'art. 4, comma 8, d.lgs. n.108 del 2017, in modo da consentire l'esperibilità dei mezzi di impugnazione "equivalenti a quelli disponibili in un caso interno analogo", come espressamente stabilito dall'art. 14, par. 1, 2014/41/UE).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 4, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)