Sez. 3 - , Sentenza n. 5940 del 11/10/2018 Cc. (dep. 07/02/2019) Rv. 274855 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Ordine europeo d’indagine penale – Opposizione al giudice per le indagini preliminari ex art. 13 d.lgs. n. 108 del 2017 - Ambito di operatività – Determinazione - Conseguenze.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE
In tema di esecuzione dell'ordine europeo di indagine penale, la disposizione di cui all'art. 13 d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, che disciplina il sistema delle impugnazioni nell'ambito della procedura passiva, si riferisce a tutti gli atti previsti dall'art. 4 del medesimo d.lgs., con la conseguenza che l'opposizione al giudice per le indagini peliminari è il rimedio esperibile dall'indagato o dal suo difensore non solo avverso il decreto motivato di riconoscimento dell'ordine richiesto dall'estero, ma anche nei confronti di tutti i provvedimenti attuativi dell'ordine medesimo, incluso il decreto di perquisizione e di sequestro, per il quale, pertanto, è precluso il ricorso al tribunale del riesame. (In motivazione la Corte ha precisato che è diverso il sistema delle impugnazioni nell'ambito della procedura attiva, in quanto l'art. 28 dello stesso decreto legislativo, riferendosi specificamente all'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova, prevede che la persona sottoposta alle indagini, l'imputato, il suo difensore o la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre richiesta di riesame ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. e che si applicano altresì le previsioni di cui agli artt. 322-bis e 325 cod. proc. pen.)
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 13, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 4, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 28, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)