Sez. 3, Sentenza n. 4706 del 22/07/1981 (Rv. 415438 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - LITISCONSORZIO PROCESSUALE IN CAUSE SCINDIBILI - SENTENZA DEFINITORIA DEL GIUDIZIO - INCLUSIONE DI TANTE PRONUNCE QUANTE LE CAUSE RINVIATE - AUTONOMIA DELLE PRONUNCE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE (DANNI SUBITI DA UN ALUNNO DI SCUOLA ELEMENTARE PUBBLICA - GIUDIZIO DI RISARCIMENTO CONTRO L'INSEGNANTE E CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE).*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - LITISCONSORZIO PROCESSUALE IN CAUSE SCINDIBILI - SENTENZA DEFINITORIA DEL GIUDIZIO - INCLUSIONE DI TANTE PRONUNCE QUANTE LE CAUSE RINVIATE - AUTONOMIA DELLE PRONUNCE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE (DANNI SUBITI DA UN ALUNNO DI SCUOLA ELEMENTARE PUBBLICA - GIUDIZIO DI RISARCIMENTO CONTRO L'INSEGNANTE E CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE).*
Nel litisconsorzio processuale relativo a cause scindibili, la sentenza che le definisce, pur essendo formalmente unica, consta, in realta, di tante pronunce quante sono le cause riunite, le quali conservano la loro autonomia anche in Sede di impugnazione, si da non poter produrre effetti preclusivi o limitativi, sul giudizio in corso, le pronunce non impugnate e quindi divenute irrevocabili, a cio opponendosi la scindibilita delle cause e la conseguente indipendenza delle une rispetto alle altre. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto che, in tema di risarcimento dei danni sofferti da un alunno di scuola elementare pubblica, il passaggio in giudicato della statuizione della sentenza di primo grado di esclusione della responsabilita dell'insegnante non spiega alcuna efficacia preclusiva nel giudizio di secondo grado avente ad oggetto la responsabilita della pubblica amministrazione, nel quale, ai fini dell'affermazione o meno di detta responsabilita, e, pertanto, consentito il riesame del comportamento dell'insegnante dipendente). (V 2116/80, mass n 405775).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2047, Cod. Civ. art. 2048, Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)