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Sez. 3, Sentenza n. 2116 del 01/04/1980 (Rv. 405775 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - LITISCONSORZIO PROCESSUALE IN CAUSE SCINDIBILI - APPELLO PROPOSTO DA UNA PARTE NEI CONFRONTI DI UN LITISCONSORTE E NON ESTESO ALLE ALTRE PARTI E ALLE CONNESSE PRONUNCE CONTENUTE NELL'UNICA SENTENZA - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405775-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - LITISCONSORZIO PROCESSUALE IN CAUSE SCINDIBILI - APPELLO PROPOSTO DA UNA PARTE NEI CONFRONTI DI UN LITISCONSORTE E NON ESTESO ALLE ALTRE PARTI E ALLE CONNESSE PRONUNCE CONTENUTE NELL'UNICA SENTENZA - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*

In tema di litisconsorzio processuale in cause scindibili, la sentenza che le definisce e solo formalmente unica ma, in realta, consta di tante pronunce quante sono le cause riunite, che conservano la loro autonomia anche in Sede di impugnazione. Pertanto, lo appello proposto da una parte nei confronti di un litisconsorte, anche se non venga esteso alle altre parti e alle connesse pronunce contenute nell'unica sentenza, non puo determinare l'inammissibilita del gravame: e, inoltre, non possono produrre effetti preclusivi o limitativi sul giudizio in corso in Sede di impugnazione, le pronunce non impugnate e divenute, quindi, irrevocabili, a cio opponendosi la scindibilita e la conseguente indipendenza delle une rispetto alle altre.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)