Sez. 2, Sentenza n. 6571 del 13/07/1994 (Rv. 487375 - 01)
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Pubblicazione (deposito della) | Consegna al cancelliere dell'originale della sentenza sottoscritta dal giudice - Elemento essenziale - Omessa indicazione della data di deposito - Nullità - Esclusione - Decorrenza del "dies a quo" per l'impugnazione annuale - Identificazione della data di deposito della sentenza - Criteri.
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Pubblicazione (deposito della)
L'omessa indicazione, da parte del cancelliere, della data del deposito della sentenza, non incide sulla pubblicazione della stessa, che invece consegue, così come la sua immodificabilità, al mero atto della consegna dell'originale, sottoscritto dal giudice, al cancelliere, il quale certifica, così come dispone il secondo comma dell'art. 133 cod. proc. civ., che tale adempimento è avvenuto. Detta certificazione, infatti, costituisce una formalità estrinseca alla sentenza cui accede e perciò, se incompleta, come nel caso di mancanza della data di deposito, non ne determina la nullità, atteso che, anche ai fini della decorrenza del "dies a quo" per l'impugnazione annuale, ne è possibile l'identificazione, ove non risulti dalla successiva comunicazione, usando l'ordinaria diligenza, con la consultazione dell'originale della sentenza ovvero dell'annotazione della stessa sul registro del ruolo di udienza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)