diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 454 del 11/02/1969 (Rv. 338535 - 01)

FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLA SENTENZA DICHIARATIVA - ALLO STATO PASSIVO - ACCERTAMENTO D'UFFICIO DEI PRESUPPOSTI - LEGITTIMITA - POTERE DEL GIUDICE DI UTILIZZARE LE PROVE RISULTANTI DAL FASCICOLO DI UFFICIO E DALLA PRECEDENTE ISTRUTTORIA- SUSSISTENZA - INERZIA DEL CREDITORE E DEL CURATORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338535-01

FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLA SENTENZA DICHIARATIVA - ALLO STATO PASSIVO - ACCERTAMENTO D'UFFICIO DEI PRESUPPOSTI - LEGITTIMITA - POTERE DEL GIUDICE DI UTILIZZARE LE PROVE RISULTANTI DAL FASCICOLO DI UFFICIO E DALLA PRECEDENTE ISTRUTTORIA- SUSSISTENZA - INERZIA DEL CREDITORE E DEL CURATORE - IRRILEVANZA.*

Il giudice investito del giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento ben puo verificare anche d'ufficio l'esistenza dei presupposti per tale dichiarazione e puo, quindi, porre a base del suo convincimento le prove risultanti dall'istruttoria precedente alla sentenza dichiarativa e dal fascicolo d'ufficio (esposto e dichiarazione del fallito, relazione del curatore, insinuazione di crediti ecc.), anche se dette prove non siano specificamente invocate dal creditore istante e dal curatore e nell'inerzia degli stessi. Il principio e valido anche nelle altre contestazioni insorte nel corso della procedura fallimentare. (nella specie e stata respinta la censura mossa avverso la decisione del giudice fallimentare, il quale, in un caso di impugnazione dello stato passivo, in cui il creditore opponente non aveva prodotto la copia autentica dello stato medesimo, aveva giudicato nel merito desumendo gli elementi necessari dal fascicolo fallimentare e non aveva dichiarato improcedibile l'opposizione).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)