Sez. 1, Sentenza n. 3174 del 10/11/1971 (Rv. 354560 - 01)
FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLA SENTENZA DICHIARATIVA - UTILIZZABILITA DA PARTE DEL GIUDICE DELLE RISULTANZE DEL PROCESSO FALLIMENTARE - PRODUZIONE AD OPERA DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLA SENTENZA DICHIARATIVA - UTILIZZABILITA DA PARTE DEL GIUDICE DELLE RISULTANZE DEL PROCESSO FALLIMENTARE - PRODUZIONE AD OPERA DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
In materia di opposizione a fallimento il giudice puo utilizzare tutte le risultanze del processo fallimentare (e tra essa la relazione del curatore) senza che a tal fine sia necessaria una formale attivita di produzione ad opera delle parti. (V 454'69, mass n 338535).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)