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Sez. 1, Sentenza n. 3174 del 10/11/1971 (Rv. 354560 - 01)

FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLA SENTENZA DICHIARATIVA - UTILIZZABILITA DA PARTE DEL GIUDICE DELLE RISULTANZE DEL PROCESSO FALLIMENTARE - PRODUZIONE AD OPERA DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354560-01

FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLA SENTENZA DICHIARATIVA - UTILIZZABILITA DA PARTE DEL GIUDICE DELLE RISULTANZE DEL PROCESSO FALLIMENTARE - PRODUZIONE AD OPERA DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

In materia di opposizione a fallimento il giudice puo utilizzare tutte le risultanze del processo fallimentare (e tra essa la relazione del curatore) senza che a tal fine sia necessaria una formale attivita di produzione ad opera delle parti. (V 454'69, mass n 338535).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)