Sez. L, Sentenza n. 851 del 23/01/2012 (Rv. 620270 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI | Assegni familiari - Spettanza - Regione Sicilia - Obbligo ex art. 1 della legge reg. Sicilia n. 26 del 1970 - Portata - Obbligazione a carico dell'INPS - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI
Per effetto dell'art. 1 della legge reg. Sicilia n. 26 del 1970, la Regione Sicilia ha assunto l'obbligo di erogare gli assegni familiari agli artigiani "fino a quando la materia non sarà regolata da legge dello Stato", per cui, in assenza dell'intervento del legislatore statale, si è perpetuato l'obbligo della Regione, dovendosi escludere l'esistenza di alcune obbligazioni in capo all'INPS al riguardo, senza che assuma rilievo la circostanza che l'ente previdenziale abbia in passato erogato detti assegni in forza di convenzione con l'assessorato regionale e con onere economico a carico del bilancio regionale.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 31/07/1970 num. 26 art. 1, Legge Reg. Sicilia 31/07/1970 num. 26 art. 5, Legge 04/07/1959 num. 463 CORTE COST., Legge 02/08/1990 num. 233 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)