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Sez. L, Sentenza n. 24582 del 03/10/2008 (Rv. 605421 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI | Prestazioni previdenziali per gli artigiani - Spettanza - Condizioni - Effettuazione dei versamenti contributivi - Necessità - Principio di automaticità delle prestazioni - Operatività - Esclusione - Fattispecie in tema di assegno per nucleo familiare artigiani e domanda di condono non seguita dal perfezionamento della sanatoria.
Stato
decisa il 2008-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605421-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI

L'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti per gli artigiani non è retta dal principio di automatismo e le prestazioni competono solo in quanto siano stati effettuati i versamenti contributivi. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva riconosciuto il diritto all'assegno per nucleo familiare artigiani, attribuendo rilevanza al condono presentato dall'artigiano e alla perdurante esigibilità dei contributi da parte dell'istituto previdenziale; la S.C., nell'affermare il principio su esteso, ha cassato la sentenza di merito ed affermato l'irrilevanza della domanda di condono presentata dall'interessato e non seguita dal versamento dei contributi necessario per il perfezionamento della sanatoria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Legge 27/12/1956 num. 1533 CORTE COST., Legge 04/07/1959 num. 463 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 31/07/1970 num. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)