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Sez. L, Sentenza n. 6986 del 14/03/2008 (Rv. 602415 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni - Esercizio di fatto di mansioni proprie di una qualifica superiore - Mansioni dirigenziali - Effetto ai fini dell'inquadramento - Esclusione - Atti formali di inquadramento - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602415-01

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)

Alla luce del disposto di cui all'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, secondo cui l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione, nel rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni vige il principio secondo cui la qualifica dirigenziale presuppone atti formali di inquadramento e non può, quindi, desumersi dalla natura dei compiti assegnati (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, discostandosi dal principio enunciato, al fine di negare la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro, quale dirigente, di un dipendente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, aveva dato rilievo alla circostanza che, in ogni caso, il medesimo aveva la responsabilità dei servizi generali ed amministrativi di un grande istituto scolastico, pur in assenza di atti di inquadramento nel relativo ruolo dirigenziale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)