Sez. L, Sentenza n. 4097 del 18/06/1986 (Rv. 446893 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZA CHE ABBIA PROCEDUTO ALLA DELIBERAZIONE DEL MERITO AI SOLI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE - PRONUNZIA SULLA SOLA COMPETENZA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZA CHE ABBIA PROCEDUTO ALLA DELIBERAZIONE DEL MERITO AI SOLI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE - PRONUNZIA SULLA SOLA COMPETENZA.*
La sentenza che, senza pronunciare sulla domanda, abbia dovuto procedere alla deliberazione del merito ai soli fini della Determinazione del giudice competente (nella specie, con la conseguente esclusione della Competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 413 cod. proc. civ., in considerazione della rilevata natura autonoma del rapporto di lavoro dedotto in giudizio) non perde il carattere di pronuncia sulla sola Competenza - come tale suscettibile soltanto di impugnazione mediante istanza di regolamento necessario ex art. 42 cod. proc. civ. - senza che possa rilevare l'ampiezza delle indagini istruttorie sostanzialmente coincidenti con quelle sul merito. (V 3968/84, mass n 435945; (V 3011/84, mass n 435054).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)