Sez. 3, Sentenza n. 8516 del 19/10/1994 (Rv. 488140 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Regolamento necessario - Presupposto - Locuzione "decisione sul merito della causa" - Interpretazione.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ. - secondo cui la sentenza che, pronunciando sulla competenza, non decide il merito della causa, può essere impugnata solo con regolamento (necessario) di competenza - la locuzione "decisione sul merito della causa" va intesa in senso non limitato alle pronunce sul rapporto sostanziale, in contrapposizione a quelle di mero rito, ma esteso alle pronunce risolutive di qualsiasi questione diversa dalla competenza, sia essa di natura materiale o formale, pregiudiziale al processo o preliminare di merito, sempreché non si tratti di questioni - come, nella specie, relativa alla natura giuridica agraria, o meno, del contratto intercorrente tra le parti - il cui esame sia stato compiuto "incidenter tantum" ai soli fini della statuizione sulla competenza e senza che possa rilevare l'ampiezza delle indagini istruttorie eventualmente compiute e sostanzialmente coincidenti con quelle sul merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)