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Sez. U, Sentenza n. 25191 del 27/02/2014 Cc. (dep. 13/06/2014) Rv. 259587 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI | Riciclaggio e illecito reimpiego - Reato presupposto - Associazione di tipo mafioso - Concorso di reati in capo all'associato con riferimento ai proventi del delitto associativo - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259587-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI

Non è configurabile il concorso fra i delitti di cui agli artt. 648-bis o 648-ter cod. pen. e quello di associazione mafiosa, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego nei confronti dell'associato abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa, operando in tal caso la clausola di riserva contenuta nelle predette disposizioni. (In motivazione la Corte ha precisato che può configurarsi il concorso tra i reati sopra menzionati nel caso dell'associato che ricicli o reimpieghi proventi dei soli delitti-scopo alla cui realizzazione egli non abbia fornito alcun contributo causale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis, Cod. Pen. art. 648 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)