Sez. 2, Sentenza n. 52645 del 20/11/2014 Ud. (dep. 18/12/2014) Rv. 261623 - 01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Cosa giudicata - Divieto di un secondo giudizio ("ne bis in idem") - Condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. - Medesimo fatto - Nuovo procedimento per un reato fine - Preclusione del "ne bis in idem" - Esclusione - Fattispecie.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
Nel caso di procedimento per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e di separato procedimento per i reati fine realizzati, non sussiste la preclusione del "ne bis in idem" ricorrendo l'ipotesi del concorso materiale di reati, perché per il primo la condotta necessaria e sufficiente sta nella prestazione della propria adesione alla organizzazione già costituita, mentre per i secondi la condotta necessaria è quella tipica, fissata nella fattispecie criminosa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che la condanna dell'imputato passata in giudicato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. fosse preclusiva all'accertamento della nuova contestazione allo stesso imputato del reato di riciclaggio, avendo l'imputato ricevuto l'incarico di ripulire denaro, beni e altre utilità riconducibili ai soli delitti scopo, alla cui realizzazione non aveva fornito alcun apporto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)