Sez. L, Sentenza n. 485 del 20/01/1987 (Rv. 450217 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - DISCIPLINA EX ART. 346 COD. PROC. CIV. - RITO DEL LAVORO - APPLICABILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - DISCIPLINA EX ART. 346 COD. PROC. CIV. - RITO DEL LAVORO - APPLICABILITÀ.*
Anche nel rito del lavoro trova applicazione il disposto dell'art. 346 cod. proc. civ. secondo cui le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate. (V 3673/83, mass n 428569; (V 1156/83, mass n 425939).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)