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Sez. L, Sentenza n. 3673 del 27/05/1983 (Rv. 428569 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 346 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428569-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 346 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*

Il principio di cui all'art. 346 cod. proc. civ. (circa l'Onere di riproporre espressamente in appello le domande e le eccezioni non accolte in primo grado o rimaste assorbite, sotto pena di esclusione delle stesse dal tema del giudizio) opera anche nelle controversie soggette al nuovo rito del lavoro, in quanto l'art. 436, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dalla legge n. 533 del 1973, fa Obbligo all'appellato di costituirsi mediante deposito di memoria difensiva nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese. (Conf 6484/81, mass n 417320; (Conf 6429/80, mass n 410192).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 436, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)