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Sez. 1, Ordinanza n. 11225 del 29/04/2025 (Rv. 674521-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Consecuzione di procedure concorsuali - Revoca della sentenza dichiarativa del fallimento - Dichiarazione di insolvenza ex art. 3 d.lgs. n. 270 del 1999 - Nuova dichiarazione di fallimento - Computo a ritroso del periodo sospetto - Decorrenza - Individuazione.
Stato
decisa il 2025-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674521-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

In tema di effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, nel caso in cui una prima sentenza di fallimento venga revocata perché l'impresa aveva i requisiti dimensionali per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e a detta revoca faccia seguito la dichiarazione di insolvenza, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 270 del 1999 e, ulteriormente, all'esito del periodo di osservazione, venga emessa una nuova dichiarazione di fallimento, il dies a quo per il calcolo a ritroso del periodo sospetto, rilevante ai fini delle azioni recuperatorie ex art. 64 e ss. l.fall., corrisponde al giorno della pubblicazione della prima sentenza dichiarativa di fallimento, configurandosi una consecuzione fra procedura concorsuali che non è esclusa dal passaggio in giudicato della revoca di detta prima pronuncia.

Legge Falliment. art. 64, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 3, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 30 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)