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Sez. 1 - , Sentenza n. 10104 del 10/04/2019 (Rv. 654170 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Periodo sospetto - Termine a ritroso - Decorrenza - Pubblicazione della sentenza di fallimento - Iscrizione nel registro delle imprese - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654170-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

In tema di azione revocatoria fallimentare, ai fini del computo a ritroso del cd. periodo sospetto il "dies a quo" decorre sempre dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento e non già dalla sua iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 17, comma 2, l.fall., non essendovi in questo caso da tutelare un eventuale stato soggettivo di ignoranza dell'intervenuto fallimento da parte del creditore, ma rilevando soltanto la sua conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 com. 2, Legge Falliment. art. 17 com. 2, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)