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Sez. 3, Sentenza n. 6227 del 03/06/1991 (Rv. 472489 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione | Vendita con patto di riscatto - Sussistenza del diritto.
Stato
decisa il 1991-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472489-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione

Anche la vendita di fondo rustico stipulata con patto di riscatto è soggetta alla prelazione (o riscatto) in favore del coltivatore affittuario del fondo stesso o del proprietario del fondo confinante, a norma rispettivamente dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e dell'art. 7 della legge n. 817 del 1971, atteso che l'acquisto della proprietà per effetto dell'esercizio di detto diritto non può venir meno bensì deve prevalere sull'esercizio del riscatto convenzionale da parte del venditore, il cui interesse particolare si pone in contrasto con la ratio ispiratrice della disciplina di ordine pubblico della prelazione e quindi deve essere sacrificato alla attuazione dell'interesse generale da questa perseguito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1500, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)