Sez. 3, Sentenza n. 4907 del 01/04/2003 (Rv. 561627 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Preliminare di vendita stipulato tra un Ente pubblico ed un terzo - Subordinazione dell'efficacia del preliminare all'approvazione della successiva vendita da parte del Consiglio di amministrazione dell'ente - Diritto di prelazione sul fondo esercitato dall'affittuario - Efficacia - Condizioni e limiti - Mancata stipula del contratto definitivo per mancata approvazione da parte del CDA dell'ente - Conseguenze - Inefficacia della prelazione.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
I tema di contratti agrari, la stipula di un contratto preliminare di vendita tra un ente pubblico proprietario di un fondo rustico affittato a coltivatore diretto ed un terzo, la cui efficacia sia espressamente subordinata alla successiva approvazione della vendita definitiva da parte del Consiglio di amministrazione dell'ente (nella specie, un asilo nido) rende inefficace l'eventuale prelazione esercitata dall'affittuario tutte le volte in cui la stipula del contratto definitivo non sia avvenuta per la mancanza della detta approvazione dal parte del CDA dell'ente promittente alienante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 7, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)