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Sez. 2 - , Sentenza n. 2540 del 27/01/2023 (Rv. 666838 - 02)

COMMERCIO - INTERNO - INDIRIZZO DEGLI SCAMBI - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI | Pane ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto - Necessità di imballaggio preconfezionato - Sussistenza - Inserimento in sacchetto al momento della vendita - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666838-02

COMMERCIO - INTERNO - INDIRIZZO DEGLI SCAMBI - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI

L'art. 1, comma 1, d.P.R. n. 502 del 1998 prevede che il pane ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato, deve essere distribuito e messo in vendita in «imballaggi preconfezionati», obbligo che non può ritenersi assolto con l'inserimento del pane in un sacchetto al momento della vendita.

DPR 30/11/1998 num. 502 art. 1 com. 1, Legge 04/07/1967 num. 580 art. 14 com. 4, Legge 22/02/1994 num. 146 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)